CONTRARIA! Il Sindaco Signorini ha guidato la sua maggioranza alla bocciature dei 16 emendamenti al nuovo Regolamento di Polizia Urbana che CiC/FBC/SAF ha contestato, principalmente, per l’oggettivo pericolo di restrizione e sanzionabilità della libertà di manifestare il dissenso in modo efficace. Ma tra quegli emendamenti di CiC/FBC/SAF c’erano proposte di buon senso … Tutte RESPINTE. Ve li facciamo conoscere con le motivazioni così Vi renderete conto del pregiudizio di Sindaco e Consiglieri di maggioranza.

Scritto il 30 Novembre 2020 
Pubblicato su Comunicati Lista Cittadini, Consigli Comunali

doppio-simbolo.JPG GLI EMENDAMENTI DI CIC/FBC/SAF al nuovo Regolamento di Polizia Urbana BOCCIATI DAL SINDACO SIGNORINI

Riguardo al lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia (art. 6) AVEVAMO CHIESTO di aumentare la sanzione pecuniaria da 100 a 300 Euro. Ricordando la vicenda della discoteca di Corinaldo si ritiene che, come principio, dovremmo evitare di arrivare alla commissione dell’azione del lancio, dalle conseguenze imprevedibili. Quindi la pubblicizzazione della maggiore severità della sanzione è un tentativo di prevenire l’atto anche nella sua forma lieve proprio perché non è prevedibile l’evoluzione che ne scaturirà.

Riguardo al Pericolo di incendi, esalazioni moleste (art. 7 c.1) AVEVAMO CHIESTO DI aumentare la sanzione pecuniaria da 200 a 300 Euro poiché nel momento in cui scatta la sanzione significa che il soggetto ha trasgredito il divieto e che, dunque, è stato causato un pericolo di incendio. L’innalzamento della sanzione pecuniaria dovrebbe servire da deterrente per non causare quel pericolo.

Riguardo alle accensioni pericolose, lancio di oggetti accesi e prodotti pirotecnici (art. 8 – sanzione 100 Euro) laddove la manifestazione sia autorizzata dall’autorità competente (per es. spettacolo di Ferragosto o lancio delle lanterne) AVEVAMO CHIESTO DI AGGIUNGERE una valutazione delle condizioni meteoclimatiche della Protezione Civile a ridosso della manifestazione poiché, dall’autorizzazione al momento dello svolgimento della manifestazione, ci si potrebbe trovare di fronte a condizioni meteoclimatiche non adeguate per garantire la sicurezza.

Riguardo sempre all’art 8, per il divieto dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 24.00 del 01/01 di ogni anno di far esplodere prodotti pirotecnici (…) ad alta rumorosità (…) in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale, in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale AVEVAMO CHIESTO DI AGGIUNGERE case di riposo e strutture sanitarie tra le zone di divieto.

Riguardo all’art. 11 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica AVEVAMO CHIESTO LA RISCRITTURA seguente del comma 3:

<<L’installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo è permessa soltanto nelle aree individuate dal PRG. L’installazione di macchinari a motore a scopo hobbistico è permessa solo se fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, soprattutto al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini. La violazione del presente divieto comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00>>. Rispetto alla formulazione originaria che, comunque, consente l’installazione di macchinari rumorosi nel centro abitato, la nostra prescrizione voleva limitare i macchinari solo per uso hobbistico in quanto per motivi lavorativi non si dovrebbero installare macchinari rumorosi nel centro abitato! Infatti si entrerebbe nella fattispecie di attività artigianale per le quali esistono apposite aree individuate dal PRG.

Riguardo ai Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere (art. 19 sanzione di 400 euro) AVEVAMO CHIESTO DI TOGLIERE “la questua” e “il lavaggio di vetri o fari dei veicolidalle cause che vengono considerate disturbanti e moleste per le persone. Essere poveri non è una colpa personale e, dunque, il decoro non c’entra niente. È una richiesta di aiuto; è una questione di DIGNITA’ UMANA! E da questo punto di vista è molto più dignitosa una persona che chiede di poter lavare il parabrezza dell’auto in cambio di 1 euro piuttosto che sorprenderlo a delinquere.

Riguardo alla Disciplina della mendicità (art. 20 sanzione di 50 euro) AVEVAMO CHIESTO CHE l’offerta di piccoli oggetti quali, ad esempio, fiori, fazzoletti, accendini o di qualunque servizio fosse vietata solo all’interno dei pubblici esercizi per tutelare il lavoro degli esercenti. Se l’offerta non è svolta con modalità moleste, costrittive o violente non c’è ragione di sanzionarla quando svolta su pubblica via.

Riguardo al Decoro dei fabbricati e scritte sui muri (art. 28) AVEVAMO CHIESTO DI CANCELLARE il seguente comma: Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall’articolo 12 del presente Regolamento, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare evidente diminuzione del decoro dell’immobile. La violazione del presente precetto comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00“.

Riguardo al Volantinaggio – Raccolta firme, beni vari e distribuzione di oggetti (art. 45 c.1 – 100 Euro di sanzione) AVEVAMO CHIESTO DI CANCELLARE la fattispecie del disturbo alla circolazione dei pedoni. Infatti, offrire materiale cartaceo, offrirsi per illustrarlo, invitare a firmare una petizione, implica approcciarsi alle persone per cui il concetto di disturbo è pericolosamente dilatabile.

Riguardo sempre al Volantinaggio – Raccolta firme, beni vari e distribuzione di oggetti (art. 45 – 100 euro di sanzione) AVEVAMO CHIESTO DI CANCELLARE la sanzione prevista per l’apposizione di volantini pubblicitari sui parabrezza o altre parti dei veicoli parcheggiati.

Riguardo sempre all’art. 45 AVEVAMO CHIESTO DI CANCELLARE il comma 3 che recitaIn tutto il territorio comunale il volantinaggio è limitato alle sole cassette postali od alla consegna direttapoiché ci sembrava in netta contraddizione con il comma 1 che recita “è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire con consegna personale qualsiasi giornale, volantino, altro analogo oggetto, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni“.

Riguardo sempre all’art. 45 al comma 5 (sanzione 100 Euro) laddove è scritto “Sono consentite le raccolte di firme effettuate da partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale, da comitati di cittadini, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni non lucrative, riguardanti campagne o iniziative su temi nazionali o locali preventivamente e opportunamente pubblicizzate sugli organi di informazione AVEVAMO CHIESTO DI CANCELLARE preventivamente e opportunamente pubblicizzate sugli organi di informazione poiché se i quotidiani non pubblicano il comunicato che annuncia la petizione non si possono costringere i cittadini a comperare costosi spazi pubblicitari per ottemperare alla preventiva e opportuna pubblicizzazione né si può far dipendere da questa il diritto a promuovere una petizione.

Riguardo sempre all’art. 45 al comma 7 (sanzione 100 Euro) in riferimento a volantinaggi e petizioni AVEVAMO CHIESTO DI CANCELLARE SOLO il disagio e il disturbo (NON la molestia) dalle conseguenze del volantinaggio o raccolta firme. Infatti nell’approccio personale per spiegare i motivi della raccolta firme di una petizione, il disagio ed il disturbo possono essere involontariamente suscitati. La molestia subentrerebbe se, nonostante il disagio ed il disturbo suscitato e manifestato dalla persona avvicinata, l’offerente insistesse nell’approccio.

Loris Calcina – Capogruppo consiliare Cittadini in Comune/Falconara Bene Comune e SiAmo Falconara Sinistra in Comune

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